Contratto transitorio e contratto per studenti: quale usare e come funzionano
Il contratto transitorio copre un'esigenza temporanea, dura al massimo 18 mesi e finisce da solo; il contratto per studenti universitari dura da 6 mesi a 3 anni e si rinnova. Tutti e due seguono i modelli del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017: qui trovi regole, differenze, tasse e un esempio per ciascuno.
Aggiornato Regole verificate sulle fonti ufficiali in fondo alla pagina
Due contratti brevi, due scopi diversi
Sono i due contratti dell'articolo 5 della legge 431/1998, pensati per chi non ha bisogno di una casa per quattro anni. Non sono intercambiabili: il transitorio richiede un'esigenza temporanea vera e documentata, quello per studenti richiede un inquilino iscritto all'università fuori dal comune in cui risiede.
| Cosa cambia | Transitorio | Studenti universitari |
|---|---|---|
| Base di legge | art. 5, comma 1, L. 431/1998; DM 16/01/2017 art. 2 e Allegato B | art. 5, commi 2 e 3, L. 431/1998; DM 16/01/2017 art. 3 e Allegato C |
| Durata | fino a 18 mesi | da 6 mesi a 3 anni |
| Chi può usarlo | proprietario o inquilino con un'esigenza transitoria prevista dall'accordo territoriale | studenti iscritti a un corso universitario in un comune diverso da quello di residenza |
| Canone | entro i valori dell'accordo nei comuni con più di 10.000 abitanti; libero fino a 30 giorni | canone concordato, secondo l'accordo territoriale |
| Alla scadenza | finisce senza disdetta | si rinnova per lo stesso periodo, salvo disdetta dell'inquilino |
| Uscita anticipata dell'inquilino | per gravi motivi, con il preavviso scritto nel contratto | per gravi motivi, con almeno 3 mesi di preavviso |
| Cedolare secca | 21% | 10% nei comuni ad alta tensione abitativa |
Il contratto transitorio: quando si può fare
Il transitorio vale solo se rispetta le condizioni del decreto del 2017 (art. 2): dura al massimo 18 mesi; l'esigenza transitoria, tua o dell'inquilino, è tra quelle previste dall'accordo territoriale del comune (per esempio un lavoro a termine, un trasferimento temporaneo, l'attesa di una casa in consegna, cure o studio) ed è scritta nel contratto; oltre i 30 giorni l'esigenza va anche documentata con gli allegati; nei comuni con più di 10.000 abitanti il canone deve stare nei valori minimi e massimi dell'accordo territoriale.
Il contratto finisce alla data scritta senza bisogno di disdetta. Prima della scadenza l'inquilino può andarsene solo per gravi motivi, con il preavviso scritto nel contratto (Allegato B, art. 10). Il canone non si aggiorna con l'ISTAT: il modello non lo prevede. Il contratto va registrato entro 30 giorni come gli altri, e se finisce prima della data va comunicata la fine anticipata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni (67 € di imposta in regime IRPEF, niente con la cedolare).
Transitori fino a 30 giorni. Per i contratti di durata fino a 30 giorni il canone è libero e l'esigenza va scritta ma non documentata; le regole sulla riconduzione al 4+4 e sull'uscita anticipata non si applicano. Se con lo stesso inquilino non superi 30 giorni in tutto nell'anno, non c'è nemmeno l'obbligo di registrazione.
Se l'esigenza transitoria non è vera (o non è scritta bene)
È il rischio principale di questo contratto. Se mancano le condizioni di legge (durata oltre i 18 mesi, esigenza non prevista dall'accordo o non scritta, documenti mancanti, canone fuori dai valori dell'accordo nei comuni sopra i 10.000 abitanti), il contratto diventa un 4+4 a canone libero: lo dice l'articolo 2, comma 6, del decreto del 2017, che lo riconduce alla durata dell'articolo 2, comma 1, della legge 431/1998. L'inquilino può restare quattro anni più quattro.
Se l'esigenza era tua (per esempio la casa ti serviva per un figlio) e, riavuta la casa, non la usi per quel motivo entro 6 mesi senza un giustificato motivo, l'inquilino può chiedere di tornare nel contratto o un risarcimento di 36 mensilità (Allegato B, art. 3). Per questo l'esigenza va scritta con precisione, con i documenti che la provano allegati al contratto, e non si usa il transitorio per aggirare il 4+4.
Il contratto per studenti universitari
Si può fare solo nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati (e in quelli vicini), e solo se l'inquilino è iscritto a un corso in un comune diverso da quello in cui risiede. Il contratto tipo è l'Allegato C del decreto del 2017; può firmarlo uno studente o un gruppo di studenti. Il canone è concordato: segue l'accordo territoriale, come nel 3+2, e se il contratto non è stato assistito dalle associazioni serve la loro attestazione per gli sconti fiscali.
- Durata: da 6 mesi a 3 anni (da 6 a 36 mesi).
- Rinnovo: alla scadenza si rinnova da solo per lo stesso periodo, a meno che l'inquilino non mandi la disdetta con una lettera che arrivi almeno 1 mese e non oltre 3 mesi prima della scadenza. Il modello non prevede una disdetta del proprietario a questa scadenza.
- Uscita anticipata: l'inquilino può andarsene per gravi motivi con raccomandata almeno 3 mesi prima (Allegato C, art. 9).
- ISTAT: il modello non prevede l'aggiornamento del canone.
- Agenzia delle Entrate: registrazione entro 30 giorni; il rinnovo va comunicato entro 30 giorni dalla scadenza, anche con la cedolare.
Le tasse: dove c'è il 10% e dove no
Il contratto per studenti ha gli stessi sconti del canone concordato, se la casa è in un comune ad alta tensione abitativa (tutti i capoluoghi di provincia, le grandi città con i comuni confinanti, gli altri comuni dell'elenco CIPE): cedolare secca al 10% invece del 21%, IRPEF sul 66,5% del canone invece del 95%, imposta di registro calcolata sul 70% del canone. Fuori da questi comuni si tassa come un canone libero.
Il transitorio invece paga la cedolare al 21% anche nei comuni ad alta tensione e l'IRPEF sul 95% del canone: la legge lo esclude dagli sconti del canone concordato, e l'Agenzia delle Entrate riconosce il 10% solo ai contratti a canone concordato e a quelli per studenti. L'IMU ridotta al 75% vale per le abitazioni affittate a canone concordato: per il transitorio con canone secondo l'accordo dipende dal regolamento del tuo comune, chiedi al Comune. Per confrontare cedolare e IRPEF con i tuoi numeri usa il calcolatore cedolare secca o IRPEF.
Quando conviene l'uno o l'altro
- L'inquilino è uno studente fuori sede: contratto per studenti. Ha la cedolare al 10% nei comuni ad alta tensione e si rinnova da solo, senza dover rifare il contratto ogni anno.
- L'inquilino (o tu) ha un'esigenza temporanea vera e documentabile, come un lavoro a termine o una casa in consegna fra un anno: transitorio, con l'esigenza scritta e i documenti allegati. Finisce da solo alla data scritta.
- Vuoi la casa libera a una data certa per una tua esigenza: transitorio, ma ricorda che poi la casa va usata per quel motivo entro 6 mesi.
- Non c'è un'esigenza temporanea vera: non forzare il transitorio. Un 3+2 a canone concordato o un 4+4 sono più sicuri, e il 3+2 ha gli stessi sconti fiscali del contratto per studenti.
- L'esigenza supera i 18 mesi: il transitorio non si può fare. Resta il 3+2, oppure il contratto per studenti se l'inquilino è uno studente (fino a 3 anni).
Sono le regole dei modelli ministeriali del 2017. In alcuni comuni l'accordo nuovo è arrivato dopo: se il tuo contratto usa un modello precedente, controlla cosa dice. Il calcolatore delle scadenze non verifica se il contratto è valido come transitorio o per studenti: l'esigenza, i valori dell'accordo e l'iscrizione dell'inquilino li devi controllare tu.
Esempio: un transitorio di 18 mesi e un contratto per studenti di 12 mesi
Transitorio dal 1° febbraio 2026, 18 mesi
- Esigenza scritta nel contratto: l'inquilino ha un contratto di lavoro a termine di 18 mesi in città, allegato al contratto.
- Registrazione entro il 3 marzo 2026 (30 giorni dall'inizio).
- Il contratto finisce il 31 luglio 2027, senza disdetta. In regime IRPEF, se paghi anno per anno, l'imposta del secondo anno va versata entro il 3 marzo 2027.
- Se l'inquilino se ne va prima per gravi motivi, vale il preavviso scritto nel contratto, e la fine anticipata va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
Studenti dal 1° ottobre 2026, 12 mesi, 500 € al mese, comune ad alta tensione
- Registrazione entro lunedì 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato, il 1° novembre è festa).
- Scadenza: 30 settembre 2027. L'inquilino può disdire con una lettera che arrivi dal 30 giugno al 30 agosto 2027 (meglio evitare il primo e l'ultimo giorno).
- Senza disdetta il contratto si rinnova fino al 30 settembre 2028, e il rinnovo va comunicato all'Agenzia delle Entrate entro martedì 2 novembre 2027 (il 31 ottobre è domenica, il 1° novembre è festa).
- Tasse: canone annuo 6.000 €; cedolare al 10% = 600 € l'anno. Con l'IRPEF si tasserebbe il 66,5%, cioè 3.990 €, con gli scaglioni dell'anno.
Fine del contratto, finestra della disdetta e rinnovo vengono dal calcolatore delle scadenze, che li calcola anche per il transitorio e il contratto per studenti. Le date per l'Agenzia delle Entrate (registrazione e comunicazione del rinnovo) vengono dal calcolo dell'imposta di registro, che le sposta al primo giorno lavorativo quando il trentesimo giorno cade di sabato, di domenica o in un giorno di festa.
Domande frequenti
Il contratto transitorio può durare meno di un mese?
Sì. Il decreto del 2017 fissa solo il massimo di 18 mesi, e il modello prevede anche durate in giorni. Fino a 30 giorni il canone è libero e l'esigenza va scritta ma non documentata; se con lo stesso inquilino non superi 30 giorni in tutto nell'anno, il contratto non va nemmeno registrato.
Il transitorio si rinnova alla scadenza?
No: finisce alla data scritta senza bisogno di disdetta. Se l'esigenza transitoria continua, controlla cosa prevedono il contratto e l'accordo del tuo comune. Se l'esigenza non c'è più e l'inquilino resta, il rischio è che il rapporto venga trattato come un 4+4: parlane con un professionista prima di lasciar passare la scadenza.
Il canone del transitorio è libero?
Non sempre. Nei comuni con più di 10.000 abitanti deve stare nei valori minimi e massimi dell'accordo territoriale; è libero solo nei comuni più piccoli e nei transitori fino a 30 giorni. Un canone fuori dai valori dell'accordo è uno dei motivi per cui il transitorio può diventare un 4+4.
Lo studente può andarsene prima della scadenza?
Sì, per gravi motivi, con una raccomandata almeno 3 mesi prima. Alla scadenza può invece disdire liberamente, con una lettera che arrivi tra 3 mesi e 1 mese prima; se non lo fa, il contratto si rinnova da solo per lo stesso periodo.
Il contratto per studenti ha la cedolare al 10%?
Sì, se la casa è in un comune ad alta tensione abitativa: in quel caso si paga il 10% invece del 21%, e con l'IRPEF si tassa il 66,5% del canone. Il transitorio invece paga il 21% in ogni comune: la legge lo esclude dagli sconti del canone concordato.
Devo registrare il transitorio e comunicare quando finisce?
Sì, entro 30 giorni dalla firma (o dall'inizio, se viene prima), salvo i contratti che con lo stesso inquilino non superano 30 giorni nell'anno. Se il contratto finisce prima della data scritta, entro 30 giorni va comunicata la fine anticipata con il modello RLI: 67 € di imposta in regime IRPEF, niente con la cedolare secca ma la comunicazione resta dovuta. Alla scadenza naturale non serve mandare nessuna disdetta.
Fonti ufficiali
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 — art. 5 (contratti transitori e per studenti universitari), su Normattiva
- DM 16 gennaio 2017 — artt. 2 e 3, Allegati B (transitorio) e C (studenti) (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017)
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 — art. 3 (cedolare secca: aliquote del 21% e del 10%), su Normattiva
- Agenzia delle Entrate — Registrazione di un nuovo contratto di locazione (termine di 30 giorni ed esenzione fino a 30 giorni nell'anno)
- Agenzia delle Entrate — Risoluzione anticipata del contratto di locazione (comunicazione entro 30 giorni)
Strumento informativo. Questa guida spiega le regole generali con le fonti indicate. Non sostituisce il parere di un commercialista, di un avvocato o di un CAF, che possono valutare il tuo caso specifico.
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